Il Garante privacy ha adottato una serie di Linee guida per l’informazione giuridica che prevedono regole più chiare per la pubblicazione delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali su riviste giuridiche, cd rom, dvd, siti istituzionali e maggiori tutele per i minori coinvolti in vicende processuali. Le Linee guida, in via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non si applicano all’attività giornalistica e non incidono sulle norme processuali. È quanto ha reso noto oggi il Garante Privacy, che dispone una forte tutela nei confronti dei minori e la possibilità di rendere anonimi i dati, su richiesta, in base a una serie di motivi considerati legittimi.

In particolare, informa il Garante, “devono essere oscurati, sempre e in ogni caso, i dati dei minori e delle parti nei procedimenti che hanno ad oggetto i rapporti di famiglia e lo stato delle persone (ad es. controversie in materia di matrimonio, filiazione, adozione, abusi familiari, richieste di rettificazione di sesso), anche quando il giudizio si riferisca ad aspetti patrimoniali o economici. Devono, inoltre, essere omessi i dati relativi ad altre persone dai quali si possa desumere, anche indirettamente, l’identità dei soggetti tutelati. I dati vanno oscurati non solo nei provvedimenti riprodotti per esteso, ma anche in quelli diffusi sotto forma di massima o nell’ambito di un elenco”.

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“In tutti gli altri casi – prosegue il Garante – chiunque sia interessato (le parti in un giudizio civile o l’imputato in un processo penale, ma anche un testimone o un consulente) può rivolgere un’istanza al giudice, prima della conclusione del processo, con la quale chiede che, in caso di riproduzione del provvedimento per finalità di informazione giuridica, siano oscurati le generalità e ogni altro elemento in grado di identificarlo. L’istanza deve indicare i “motivi legittimi” che la giustificano: ad es. la delicatezza del caso o la particolare natura dei dati contenuti nel provvedimento (stato di salute, vita sessuale). Se l’istanza è accolta, si appone una annotazione sull’originale della sentenza. L’anonimizzazione può essere disposta dal giudice, anche d’ufficio, nei casi in cui la diffusione di informazioni particolarmente delicate possa arrecare conseguenze negative alla vita di relazione o sociale dell’interessato (ad es. in ambito familiare o lavorativo). Non spetta all’ufficio giudiziario, ma a chi riceve la copia dei provvedimenti con l’annotazione che dispone l’oscuramento delle generalità, provvedere in tal senso ove intenda riprodurli o diffonderli, anche sotto forma di massima, per finalità di informazione giuridica”.

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Valentina Corvino

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