Innovazione

Indirizzi mail falsi, e' reato!

di 14 Dicembre 2007Gennaio 5th, 2021No Comments

Creare una falsa identità sul web, con un account di posta elettronica spacciandosi per una persona diversa da quella che si è in realtà, o sostituendosi ad un’altra persona usandone il cognome, è reato perché si lede la fede pubblica degli utenti che credono di parlare con una persona diversa da quella che si è in realtà. Lo stabilisce la Corte di Cassazione nella sentenza 46674.
Il caso riguarda un ragazzo della Toscana che, al fine di ”procurarsi un vantaggio e di recare un danno ad una sua amica, aveva creato un account di posta elettronica apparentemente intestato a lei e successivamente, utilizzandolo, aveva allacciato rapporti con utenti della rete internet a nome della ragazza” inducendo in errore sia il gestore del sito sia gli utenti.
La quinta sezione penale della Cassazione ha rigettato il ricorso del ragazzo condannato dalla Corte d’Appello di Firenze perché ”oggetto della tutela penale, in relazione al delitto previsto dall’articolo 494 CP è l’interesse riguardante la pubblica fede, in quanto questa può essere sorpresa da inganni relativi alla vera essenza della persona o alla sua identità o ai suoi attributi sociali. E siccome si tratta di inganni che possono superare la ristretta cerchia di un determinato destinatario, così il legislatore ha ravvisato in essi una costante insidia alla fede pubblica, e non soltanto alla fede privata e alla tutela civilistica del diritto al nome”.
Il ragazzo si era difeso motivando la possibilità per chiunque di attivare un account di posta elettronica recante un nominativo diverso dal proprio, anche di fantasia. I giudici della quinta sezione penale, pur ammettendo che questo è ”pacificamente vero” hanno sottolineato l’esistenza del reato perché ”nel caso in esame il soggetto indotto in errore non è tanto l’ente fornitore del servizio di posta elettronica, quanto piuttosto gli utenti della rete i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa”.
La Corte ha evidenziato inoltre che non è affatto irrilevante che i messaggi contenuti nelle e-mail erano spediti non solo da un soggetto diverso da quello che ”appariva offrirli” ma per di più era anche di sesso diverso. In altre parole il ragazzo non solo ha recato danno alla persona di cui usava l’identità (la ragazza inoltre aveva iniziato a ricevere anche telefonate da uomini che le chiedevano incontri a scopo sessuale) ma ha ingannato gli utenti e quindi ha leso la fede pubblica, per cui in base all’articolo 494 del Codice penale rischia sino a un anno di carcere.

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Fabio Greco

Fabio Greco

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