Sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 18 giugno 2010 è stata pubblicata la Direttiva 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell’edilizia, entrata ufficialmente in vigore dal 9 luglio 2010. La nuova Direttiva promuove “il miglioramento della prestazione energetica degli edifici all’interno dell’Unione Europea, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne” e delineando un sistema di calcolo comune a tutti gli Stati membri. Essa individua, come obiettivo primario, il raggiungimento entro il 31 dicembre 2020 della totale efficienza energetica degli edifici di nuova costruzione, definiti “edifici a energia quasi zero”. La decisione di incentivare l’edilizia “verde” fa seguito ai dati preoccupanti secondo i quali nell’Unione Europea gli edifici incidono per circa il 40% sul consumo energetico totale, rappresentando la più grande fonte di emissioni di CO2 in Europa.

La Direttiva 2010/31/CE va ad abrogare (con effetto dal 1° febbraio 2012) la Direttiva 2002/91/CE e fornisce disposizioni sulla metodologia da utilizzare per il calcolo della prestazione energetica integrata degli edifici. Inoltre, prevede l’applicazione di requisiti minimi alla prestazione energetica delle unità immobiliari, la certificazione energetica degli edifici, l’ispezione periodica degli impianti di riscaldamento e di condizionamento d’aria, nonché sistemi di controllo indipendenti per il conferimento degli attestati di prestazione energetica e per i rapporti di ispezione.

Riscopri anche tu il piacere di informarti!

Il tuo supporto aiuta a proteggere la nostra indipendenza consentendoci di continuare a fare un giornalismo di qualità aperto a tutti.

Sostienici

Ma l’aspetto più innovativo è l’Art.9, che riguarda gli “edifici a energia quasi zero”. L’edificio a energia quasi zero viene definito come “edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’Allegato I (che definisce il “Quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici– n.d.a.). Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze”. Nell’Allegato I viene specificato che, ai fini del calcolo della prestazione energetica, bisognerà tener conto anche delle seguenti opzioni: ventilazione naturale e meccanica dell’edificio; riscaldamento passivo; condizioni locali di esposizione al sole e della presenza di sistemi solari attivi ed altri impianti di generazione di calore ed elettricità a partire da energia da fonti rinnovabili; sistemi di cogenerazione dell’elettricità;  e illuminazione naturale.

Entro il 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione nell’Unione Europea dovranno essere edifici a energia quasi zero. Mentre l’edilizia pubblica dovrà dare il buon esempio ed applicare la direttiva già a partire dal 31 dicembre 2018: a tale data tutti gli edifici di nuova costruzione occupati da enti pubblici e di proprietà di questi ultimi, infatti, dovranno essere ad energia quasi zero. Dal 2010 quindi, tutti gli edifici di nuova costruzione in Europa dovranno rispettare standard ambientali molto elevati ed utilizzare solo fonti rinnovabili per la produzione di elettricità e calore.

Le nuove regole comunitarie di applicheranno non solo agli edifici di nuova costruzione, ma anche a quelli già esistenti e in corso di ristrutturazione. Il miglioramento della prestazione energetica degli immobili già esistenti, infatti, dovrà essere promosso in occasione di eventuali lavori di ristrutturazione. I proprietari dovranno essere incentivati a sostituire gli impianti di riscaldamento, gli impianti idraulici per l’acqua calda e i sistemi di climatizzazione con soluzioni alternative ad alta efficienza, come ad es. le pompe di calore e la cogenerazione.

Gli Stati membri dell’Unione, infine, dovranno elaborare piani nazionali finalizzati ad incentivare il numero di edifici a energia quasi zero e dovranno aggiornarli ogni cinque anni. Ma potranno anche decidere se escludere dalla Direttiva gli edifici protetti (di gradissimo pregio storico-architettonico); gli edifici di culto; i fabbricati temporanei e gli edifici residenziali utilizzati meno di 4 mesi all’anno (Art. 4). 

Per approfondire e per scaricare il testo della Direttiva 2010/31/CE :

Condividi su:
Laura Pavesi

Laura Pavesi

Riscopri anche tu il piacere di informarti!

Il tuo supporto aiuta a proteggere la nostra indipendenza consentendoci di continuare a fare un giornalismo di qualità aperto a tutti.

Sostienici