Dopo aver sospeso il pagamento delle bollette di luce, gas e servizio idrico nelle zone terremotate, il Regolatore ha fissato in 6 mesi il periodo della sospensione, che rappresenta la durata massima consentita dal Decreto Legge 74/12, in corso di conversione in Legge. La sospensione del pagamento delle fatture sarà quindi in vigore fino al 20 novembre 2012. Il provvedimento riguarda le utenze nei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012.
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SostieniciIn una logica di sostegno alla ripresa complessiva delle zone colpite dal sisma, il provvedimento prevede, inoltre, interventi a favore dei venditori del settore elettrico e del gas operanti nei comuni terremotati, per i quali la sospensione comporti una significativa riduzione del fatturato che, in alcuni casi, potrebbe comprometterne l’equilibrio economico finanziario.
In particolare, i venditori maggiormente colpiti (ossia con oltre il 3% del proprio fatturato interessato dal blocco delle bollette) potranno richiedere alla Cassa Conguaglio l’anticipazione degli importi sospesi (al netto dell’IVA).
Per garantire la neutralità dell’intervento per il sistema, il venditore dovrà comunque riconoscere sulle somme ottenute a titolo di anticipazione, un interesse pari al tasso ottenuto dalla Cassa sulle proprie giacenze. Tutto ciò senza nessun aggravio sui prezzi ai clienti finali.
L’Autorità per l’energia ha, infine, stabilito che nel periodo di sospensione non siano applicate le norme in materia di morosità e che per gli esercenti dei Comuni colpiti dagli eventi sismici vengano prorogati diversi termini legati ad adempimenti verso il Regolatore, quali gli obblighi di comunicazione dati di telemisura, RAB GAS, “unbundling” e tempistiche del TICA.