Alla domanda, il cui modulo può essere scaricato sul sito della propria banca o ritirato direttamente in filiale, e che dovrà essere firmata da tutti gli intestatari del mutuo, devono essere allegate le certificazioni relative agli eventi negativi intervenuti fino al 30 giugno 2011.

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La sospensione è operativa entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente e non comporta spese di istruttoria e commissioni. Inoltre, non vengono richieste ulteriori garanzie.

Grazie all’Accordo, sono stati oltre 35.500 i mutui sospesi, a novembre 2010, per un controvalore di circa 4,4 miliardi di euro.

La proroga, oltre ad essere un concreto aiuto alle famiglie in difficoltà, testimonia anche il continuo dialogo tra Banche ed Associazioni dei consumatori nel monitorare periodicamente la situazione economica reale del paese: alla data del 30 giugno 2011, qualora dovessero sussistere ancora situazioni di precarietà, sarà valutata la possibilità di un’ulteriore proroga delle domande di sospensione dei mutui.

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Isabella Berardi

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