Il mondo delle polizze assicurative è davvero vasto e dinamico: esistono prodotti per salvaguardare pressochè ogni cosa, dall’auto alla moto, dal mutuo alla vita. Qualunque sia lo scopo per cui la si stipula, per evitare di sborsare cifre folli è sempre utile informarsi su ciò che il mercato offre. Solo premurandoci di vagliare le assicurazioni più vantaggiose in circolazione potremo infatti trovare di volta in volta il prodotto su misura per noi al prezzo più conveniente.

Per quanto riguarda le assicurazioni per la vita, ci sono delle buone notizie: i termini di prescrizione delle polizze dormienti slittano a 10 anni, in seguito a quanto previsto dal Decreto legge n. 179 emanato il 18 ottobre 2012 (e comparso nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012). Fino ad oggi le cose erano diverse: una legge del 2008 aveva, infatti, introdotto il termine di 2 anni e l’obbligo per le compagnie di assicurazioni vita di devolvere le prestazioni non riscosse al Fondo pubblico istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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Mentre la polizza assicurativa stipulata per l’automobile è obbligatoria per legge, tutte le altre sono facoltative e sta ai singoli decidere se tutelarsi o meno  in determinati ambiti della vita. Ogni tipologia di polizza ha la sua specifica normativa, sulla quale è bene informarsi prima di sottoscriverne una. Leggiamo quanto riportato dal decreto in questione: “Al fine di superare possibili disparità di trattamento tra i consumatori nel settore delle polizza vita, il secondo comma dell’articolo 2952 del codice civile è così sostituito: gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda”.

Secondo quanto stabilito dal Decreto in questione, i titolari di una polizza vita in scadenza o magari tutti quei cittadini che dovessero ritrovarsi ad esser beneficiari di una polizza stipulata da un’altra persona che viene a mancare, hanno il diritto di ricevere dalla compagnia assicurativa il capitale maturato, calcolato secondo diversi criteri in base al prodotto sottoscritto.

Tale diritto va esercitato entro 10 anni, onde evitare di incorrere nella la sua decadenza e nella conseguente perdita del capitale.

Nel caso in cui, invece, i beneficiari di un’assicurazione sulla vita non riuscissero a richiedere in tempo la liquidazione della polizza alla compagnia, è bene sapere che i capitali vengono devoluti al Fondo pubblico senza nemmeno che gli stessi beneficiari ne siano informati.

È questo il motivo per cui l’Ania (l’Associazione delle compagnie assicurative) mette a disposizione dei cittadini il servizio “ricerca coperture assicurative vita”, grazie al quale i cittadini possono raccogliere informazioni sull’esistenza o meno di coperture assicurative stipulate da una persona venuta a mancare.

In presenza di una polizza assicurativa, non resta poi altro da fare se non informarsi sui documenti richiesti dalla compagnia, così da poter ottenere la liquidazione del capitale maturato e istruzioni più precise sul rimborso delle polizze cadute in prescrizione per effetto della precedente norma.

Ricordiamo che esistono varie tipologie di assicurazioni sulla vita. In generale, le polizze vita prevedono che la compagnia assicurativa si impegni, dietro il pagamento di un premio, a liquidare al beneficiario della polizza, un capitale in un’unica soluzione o attraverso una rendita, in seguito alla scomparsa dell’assicurato in di una sua grave malattia.

Esistono tre tipologie di assicurazioni sulla vita: le polizze vita miste, le polizze vita caso vita e le polizze vita casi morte.

Le prime prevedono che il capitale sia erogato ai beneficiari sia in caso di morte dell’assicurato sia che questo rimanga in vita, nel qual caso si può scegliere anche che l’importo venga erogato sotto forma di rendita vitalizia.

Le polizze caso vita prevedono che alla loro scadenza venga versato al beneficiario un capitale o una pensione integrativa.

Le polizze caso morte, infine, prevedono la liquidazione di un capitale al beneficiario indicato in polizza in caso di morte dell’assicurato e pertanto non sarà corrisposto alcun versamento da parte della compagnia nel caso in cui, alla scadenza del contratto, l’assicurato sia in vita.

 

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