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E' lotta contro le e-mail pubblicitarie invasive

Tempi duri per lo spamming commerciale: il Garante per la privacy, pronunciandosi su un ricorso inoltrato da un cittadino infastidito per le e-mail di un’azienda di prodotti informatici, si è pronunciato per il divieto di spedire messaggi pubblicitari, se non attraverso il consenso preventivo dell’interessato. A nulla è valsa la difesa dell’impresa denunciata, che aveva mandato una prima e-mail per chiedere il consenso dei cittadini all’invio delle sue offerte: l’Autorità ha anche deliberato la cancellazione dei dati personali del ricorsista per evitare altri spiacevoli episodi.
La decisione è maturata nel rispetto di un principio fondamentale della rete, secondo il quale, pur in presenza di un’indirizzo reperibile sul web, nessuno è autorizzato ad approfittarne per fini pubblicitari o di marketing.
Il Garante in passato si era già espresso su tali tematiche, evidenziando come l’indirizzo e-mail, pur non essendo un dato sensibile, come quelli sanitari ad esempio, rimanga ad ogni modo un’informazione strettamente personale.
Inoltre, secondo l’articolo 7, facente parte del decreto del 2003 sulla privacy, oltre al diritto alla cancellazione dei dati il danneggiato può esigere di sapere come tali informazioni siano state ottenute.
Ha affermato Giuseppe Fortunato, relatore del Provvedimento: “Si tratta di una prassi intrusiva, un comportamento intollerabile”. Lo stesso Fortunato ha poi bacchettato le aziende, augurandosi che ci sia “una netta inversione di tendenza, in fondo basta attenersi alle regole, ossia spedire e-mail solo dietro consenso del destinatario, espresso tramite apposito modulo”

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