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La giustizia riparativa nella riforma Cartabia

Giustia riparativa e riforma del processo penale nella proposta del ministro Cartabia

Foto di Sora Shimazaki da Pexels

Verso un approccio non punitivo

Il d.p.r. 84/2015 ha istituito un ufficio dedicato alla promozione della giustizia riparativa e della mediazione penale nell’ambito del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità. La commissione di un reato non è più solo violazione di una norma ma rottura di un equilibrio sociale tra “individui” e tra “individuo e comunità”.

Sostanzialmente ci sono tre modalità di svolgimento dei programmi di giustizia riparativa. La prima  privilegia il dialogo, è il caso di quelle situazioni in cui ad esempio la vittima di bullismo racconta, in un processo di mediazione, il suo dolore ai suoi stessi aggressori che al contempo sono stati già “condannati” o inseriti in un percorso sanzionatorio. La seconda coinvolge la comunità che interviene nella progettazione degli interventi riparatori come nei casi di lavori di pubblica utilità. La terza finalizzata alla riparazione materiale, ossia la corresponsione di una somma di denaro quale corrispettivo per un danno subito, sia esso materiale o morale.

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Nella riunione dell’8 luglio la riforma della Giustizia ha ottenuto il via libera in Consiglio dei Ministri. Il pacchetto di proposte firmato dalla Ministra della Giustizia Marta Cartabia prevede un maggior ricorso agli strumenti di giustizia riparativa insieme alla soluzione di aspetti messi in evidenza in questo articolo sulla riforma del processo penale.

“Occorre consegnare alla politica e alla collettività – dichiara la guardasigilli – il valore di un approccio al fare giustizia costruttivo, inclusivo, volto alla riparazione dell’offesa, rispettoso della dignità della vittima e dell’autore di reato – che debbono essere considerati dal sistema in primis come persone – e senza perdita di sicurezza”.

La cornice normativa

Sul tema della giustizia riparativa era già intervenuta la UE con la direttiva 2012/29 che dedica ampia riflessione al tema della giustizia riparativa. Nel testo si precisa che “un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime”. All’articolo 2 al punto d, si definisce la giustizia riparativa come “qualsiasi procedimento che permette alla vittima e all’autore del reato di partecipare attivamente, se vi acconsentono liberamente, alla risoluzione delle questioni risultanti dal reato con l’aiuto di un terzo imparziale”.

Alla direttiva fa seguito la Raccomandazione del Consiglio d’Europa relativa alla giustizia riparativa CM/REC(2018)8. Il termine giustizia riparativa si riferisce a processi che consentono alle persone, vittimi di pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio,  di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, se vogliono, con l’aiuto di un intermediario formato e imparziale. Infine, non si parla più di autore del reato ma di «persona responsabile di un pregiudizio».

Le proposte in materia di giustizia riparativa si trovano nella sezione quarta del documento redatto dalla Commissione Lattanzi. Presentata il 4 giugno scorso in Commissione Giustizia, la proposta, manifesta una nuova consapevolezza in tema di giustizia. La stessa guardasigilli Marta Cartabia afferma: «il tempo è ormai maturo per sviluppare e mettere a sistema le esperienze di giustizia riparativa, già presenti nell’ordinamento in forma sperimentale che stanno mostrando esiti fecondi per la capacità di farsi carico delle conseguenze negative prodotte dal fatto di reato, nell’intento di promuovere la rigenerazione dei legami a partire dalle lacerazioni sociali e relazionali che l’illecito ha originato».

I punti di rilancio della riforma

Nel documento vengono forniti alcuni punti di rilancio in tema di giustizia riparativa. Tra i punti troviamo la formazione degli operatori pubblici e privati, l’organizzazione dei servizi di giustizia riparativa con particolare riferimento alla regolamentazione dei centri che erogano percorsi di giustizia riparativa,  la completa ed effettiva informazione alla vittima del reato circa i servizi di giustizia riparativa disponibili. Inoltre si incentivano meccanismi di informazione per l’autore di reato sulla possibilità di accesso ai programmi di giustizia riparativa in ogni fase del procedimento, su base volontaria, con il consenso libero e informato della vittima e dell’autore e della positiva valutazione del giudice sull’utilità del programma in ambito penale,  il diritto ad una più ampia partecipazione a livello processuale da parte della vittima.

Nei processi di giustizia riparativa le parti possono partecipare attivamente alla risoluzione del reato per affrontare e riparare il pregiudizio causato non solo alle persone, ma anche alle relazioni e alla società fino alla comprensione reciproca.

Patrizia Ciardello, Responsabile del  Coordinamento Interdistrettuale degli Uffici locali per l’Esecuzione Penale Esterna  in Lombardia, spiega in una intervista rilasciata a BuoneNotizie.it  che “la riforma Cartabia auspica la possibilità di ridurre il ricorso al carcere e venga incentivato il ricorso a forme di pene alternative. Il ricorso a misure di giustizia riparativa possono prevedere l’incontro o accordo tra vittime di reato e autori di reato e forme di riparazione nei confronti della comunità attraverso attività di utilità sociale per la collettività”.

Leggi anche:

Il testo del D.P.R. 84/2015

Commissione di studio per elaborare proposte di riforma in materia di processo e sistema sanzionatorio penale

Testo direttiva 2012/29/UE Del Parlamento europeo e del Consiglio

Testo raccomandazione del Consiglio Europeo del 2018

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