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Mutui: rate sospese per chi perde il lavoro

Acquistare un immobile è un passo importante e, nonostante la crisi e i molti sacrifici necessari, gli italiani non rinunciano ad essere proprietari di una casa. Molte volte, però un simile investimento comporta una disponibilità economica molto elevata. In casi come questi si può ricorrere al credito delle banche. Per fare una scelta quanto più consapevole ed oculata possibile si consiglia di valutare attentamente i prodotti sul mercato, confrontare i mutui più vantaggiosi delle principali banche é un’ottima opzione per trovare  velocemente quello più adatto alle proprie esigenze.

In questo senso, ci sono dei cambiamenti in vista per il Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa. Secondo quanto previsto dalla nuova Riforma del lavoro varata dal Ministro Fornero, l’accesso al Fondo sarà esclusiva di due categorie: chi perde il posto di lavoro o chi è colpito da handicap. In situazioni come queste, è prevista la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.

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Il beneficio concesso dal Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa venne introdotto con la Legge Finanziaria del 2008, concedendo un accesso agevolato ai mutui per la casa. Secondo quanto previsto dalla vecchia normativa, il Fondo permetteva, in particolari condizioni, di sospendere le rate del finanziamento, facendosi carico degli oneri finanziari, ovvero degli interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento.

Queste agevolazioni venivano concesse in diversi casi, ma secondo quanto previsto dalla Riforma Fornero, la sospensione del pagamento delle rate sarà limitata ai soli soggetti che dovessero perdere il posto di lavoro dipendente o parasubordinato e in presenza di forme di handicap.

Sarebbero dunque esclusi tutti gli altri casi previsti, quali – ad esempio – i costi di ristrutturazione e l’aumento della rata del mutuo variabile. Non verranno prese in considerazione neanche le risoluzioni consensuali, le dimissioni non per giusta causa, il raggiungimento dell’età per andare in pensione, il licenziamento per un giustificato motivo soggettivo.

Resta comunque il fatto che l’Istituto di credito può concedere la sospensione senza che siano fornite altre garanzie aggiuntive e senza il pagamento di commissioni aggiuntive o spese istruttorie.

Il Fondo di solidarietà per i mutui, nei casi descritti sopra, sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione. In pratica il Fondo ripagherà alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo con esclusione dello spread, ossia della commissione che la banca applica al finanziamento.

Ma come chiedere la sospensione della rata del mutuo? La domanda va inoltrata direttamente presso la banca, servendosi della modulistica ufficiale aggiornata disponibile sia sul sito del ministero del Tesoro sia sul sito della Consap.

La banca, una volta verificati i requisiti della richiesta, inoltra l’istanza alla CONSAP che, verificati a sua volta i presupposti, rilascia l’autorizzazione alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di CONSAP, comunica all’interessato la sospensione dell’ammortamento del mutuo.

Ricordiamo, infine, che in alcuni casi specifici le rate del mutuo possono essere sospese. I consumatori possono tutelarsi in caso di mancato pagamento di una rata stipulando delle polizze assicurative che intervengono nel caso di impossibilità nel pagamento di una o più mensilità, sia per problemi di salute che per problemi economici.

 

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