L’inserimento del reato di tortura nel codice penale ha avuto il suo primo sì. Il Senato lo ha approvato praticamente all’unanimità con 231 sì e tre astenuti. Il provvedimento, che ora passerà all’esame della Camera, prevede in sostanza che «chiunque con violenze o minacce gravi, ovvero mediante trattamenti inumani o degradanti la dignità umana, cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche ad una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia o autorità o potestà o cura o assistenza ovvero che si trovi in una condizione di minorata difesa, è punito con la reclusione da 3 a 10 anni».

Se a commettere il reato è un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, ci sarà un aggravante e la pena andrà dai 5 ai 12 anni. La condanna minima è stata alzata da 4 a 5 e le pene aumentano se dal fatto deriva una lesione anche grave (in caso di morte della vittima la reclusione arriva ai 30 anni). Nel provvedimento si introduce anche un’altra norma che punisce il pubblico ufficiale quando istiga a commettere la tortura, con pena prevista dai 6 mesi ai tre anni. Inoltre non potranno essere respinti o espulsi stranieri che rischiano di venire torturati nel paese di provenienza e non potrà essere riconosciuta l’immunità diplomatica ai torturatori stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati all’estero o da un tribunale internazionale.

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La norma, benchè sia un primo passo, non soddisfa però tutti: alcuni esponenenti di Sel, Pd e l’Unione Camere Penali italiane auspicano un suo miglioramento nell’iter parlamentare, perché nella versione approvata dal Senato il reato è considerato solo “comune”, quindi imputabile a qualunque cittadino, e non “proprio” cioè specifico per i titolari di funzione pubblica, cioè alle forze dell’ordine, come avviene invece in molti altri paesi occidentali.

Il testo approvato al Senato dichiara  l’Ucpi- introduce la fattispecie come reato comune aggravato nel caso in cui sia commesso dal pubblico ufficiale. Questo è un grave errore ed una soluzione pasticciata, anche perché in questa maniera la condotta prevista finisce per sovrapporsi a quelle prese in considerazione da altri reati già esistenti, invece quel che doveva essere chiaramente e severamente sanzionato è proprio il fatto che la persona nelle mani dello Stato sia sottoposta a violenze fisiche o morali, questo per il particolare disvalore che tale fattispecie dimostra. L’auspicio dei penalisti è che la norma possa essere migliorata nel successivo passaggio parlamentare alla Camera e che tutto ciò avvenga con rapidità e senza compromessi“.

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Alessia Marsigalia

Alessia Marsigalia

Alessia Marsigalia è giornalista professionista freelance e docente di comunicazione all’Accademia Santa Giulia di Brescia. Partendo dalla carta stampata locale e nazionale, prima come redattore e poi caporedattore, si è poi orientata alla comunicazione digitale, coordinando portali e magazine digitali, tra cui la rivista digitale BuoneNotizieMAG e la testata online BuoneNotizie.it. Ha sposato l'approccio del giornalismo costruttivo e collabora con l'Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, di cui è docente e tutor per il percorso di formazione per diventare giornalisti pubblicisti.

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