I consumatori che hanno sottoscritto un abbonamento pay tv possono dormire sonni tranquilli: in caso di disservizi o accertato, potranno essere risarciti.

La pay tv esercita una forte attrattiva su larga parte dei consumatori: dal momento che dispone di un’offerta molto vasta, infatti é facile che cinefili, amanti dello sport o semplicemente utenti che usano passare molto tempo in casa decidano di stipulare un contratto per accedere ai servizi di tv a pagamento. Prima di scegliere il proprio pacchetto é sempre meglio informarsi sulle varie opzioni  del mercato e confrontrare le offerte della pay tv Sky con quelle Mediaset Premium così da scegliere la più conveniente ed interessante per sé.

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Per tutelare i diritti dei telespettarori, recentemente l’Agcom ha deciso di istituire il bollino verde per i decoder del digitale terrestre. Nel dettaglio, l’etichetta conterrà tutte le informazioni necessarie per consentire al consumatore di confrontare i decoder dei principali operatori attivi sul mercato e di fare la scelta più adatta alle proprie esigenze.

Nella stessa direzione va la decisione del Tar che ha emesso una sentenza, che consentirà che gli abbonati alle pay tv potranno ottenere risarcimento per i disservizi ingiustamente subiti. Il Tar ha così respinto il ricorso presentato da RTI (Reti Televisive Italiane), società del Gruppo Mediaset. Nella sentenza si afferma che Sky Italia, Mediaset Premium e le altre televisioni a pagamento sono soggette al Codice delle comunicazioni elettroniche, ovvero sono tenute a risarcire i propri clienti in caso di disservizio. In virtù di un regolamento approvato nel 2011, l’Agcom ha, inoltre, la facoltà di stabilire a quanto ammonta l’indennizzo spettante al consumatore in sede di negoziazione diretta della controversia.

RTI, la società del Gruppo Mediaset a cui appartiene anche la pay tv Premium, ha presentato un esposto al Tar per questo motivo, ma secondo il giudice amministrativo, la prescrizione vale anche per le imprese che forniscono servizi televisivi (anche se è riduttivo considerarli “aggregatori e venditori di contenuti, propri e di terzi” – come precisa il Tar) e hanno un legame diretto con la clientela.

Ciò sta a significare che, in caso di disservizi, gli utenti abbonati ad una pay tv potranno rivalersi affinché venga loro corrisposto un risarcimento proporzionale ai danni subiti, anche nell’eventualità in cui lo standard di qualità fosse giudicato inferiore rispetto a quanto definito in sede contrattuale.

Il Tar ha, inoltre, convalidato la legittimità del metodo utilizzato dall’Agcom per individuare i criteri generali necessari per definire l’entità degli indennizzi. Nella stessa occasione, il giudice amministrativo ha voluto precisare che alla violazione del contratto non segue in automatico il risarcimento del danno.

Quest’ultimo dovrà, infatti, essere richiesto dall’utente tramite la giustizia ordinaria, secondo le modalità contenute nel Codice civile. All’operatore verrà comunque riconosciuta la possibilità di dimostrare la sua innocenza, provando l’insussistenza del disservizio o un cattivo utilizzo da parte del consumatore.

Anche il Consiglio di Stato ha recentemente respinto il ricorso di RTI, avvalorando la tesi del Tar, secondo cui anche gli operatori delle televisioni a pagamento devono sottostare al Codice delle comunicazioni elettroniche. In tal senso, il Regolamento Agcom sui criteri di determinazione degli indennizzi assumerà valore vincolante solo nei casi ove viene meno la procedura conciliativa.

 

Francesco Tempesta

 

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