Il Fondo di Solidarietà si sostituisce alla moratoria Abi-consumatori, consentendo alle famiglie beneficiarie di richiedere la sospensione fino a 18 mesi delle rate del mutuo.

La maggior parte dei cittadini che acquista un immobile lo fa per mezzo dell’aiuto delle banche. Tassi d’interesse vantaggiosi ed offerte diversificate, infatti, permettono a numerosi italiani di investire comprando la casa dei propri sogni. Per orientarci nel mondo del credito una valida soluzione potrebbe essere mettere a confronto i mutui delle principali banche così da trovare subito quelli più convenienti e valutare poi quale sia il più aderente ai nostri bisogni.

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Per i titolari di un mutuo casa in difficoltà con le rate, sono in arrivo buone notizie. Il prossimo 27 aprile entrerà, infatti, in funzione il Fondo di Solidarietà. Come anticipato qualche mese fa dagli enti promotori dell’iniziativa, il Fondo è gestito dalla Consap (Concessionaria dei Servizi Assicurativi Pubblici) e si sostituisce alla moratoria Abi-Consumatori, già prorogata per cinque anni consecutivi e scaduta definitivamente lo scorso 31 marzo.

 

L’entrata in vigore del tanto atteso Fondo di Solidarietà sul finanziamento bancario per la casa – merito del recente provvedimento del Ministero dell’Economia – è avvenuta con ritardo rispetto alle previsioni iniziali. La riforma Fornero ha, infatti, cambiato le condizioni lavorative e reddituali per presentare domanda e poter, quindi, partecipare all’iniziativa (attiva sulla carta già dal 2010). Questo cambio di programma, unito alle elezioni politiche e alla mancanza di un governo stabile, ha inevitabilmente allungato i tempi di avvio del Fondo.

 

Il Fondo debutterà ufficialmente il prossimo27 aprile e consentirà alle famiglie richiedenti di sospendere fino a un massimo di 18 mesi il pagamento delle rate del mutuo, corrispondendo la quota di interessi maturata durante il periodo di stop (escluso lo spread). La presentazione della domanda è gratuita e può essere inoltrata anche se si è già usufruito di iniziative analoghe (purché non si superi il suddetto limite di 18 mesi). Dal canto loro, le banche non sono tenute a richiedere garanzie aggiuntive a tutela del credito.

 

La sospensione temporanea del mutuo è possibile solo per i mutui online e tradizionali fino 250 milaeuro, sottoscritti da almeno un anno e intestati a persone che non percepiscano più di 30milaeuro all’anno (reddito ISEE). Il Fondo può, inoltre, essere richiesto nei casi in cui il mutuatario perde il lavoro, è in cassa integrazione, affetto da invalidità permanente oppure, in seguito, a un decesso prematuro. Ai fini dell’accettazione della domanda, tutti questi spiacevoli avvenimenti devono obbligatoriamente manifestarsi in seguito alla stipula del mutuo e nei tre anni che precedono la presentazione della domanda.

 

Per avere maggiori informazioni sul Fondo di solidarietà e scaricare tutta la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, s’invita a consultare nei prossimi giorni il sito del Ministero dell’Economia (www.mef.gov.it) e della Consap (www.consap.it).

 

Francesco Tempesta

 

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