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Lavoratori fragili: fino al 30 giugno tutele eccezionali

lavoratori-fragili. Proroga fino al 30 giugno 2022 per la sorveglianza sanitaria eccezionale dedicata ai lavoratori fragili privati e pubblici. Clicca e scopri. In foto una ragazza diversamente abile in ufficio a lavoro.

Proroga fino al 30 giugno 2022 per la sorveglianza sanitaria eccezionale dedicata ai lavoratori fragili privati e pubblici. Clicca e scopri.

La sorveglianza sanitaria eccezionale è stata prorogata fino al 30 giugno 2022 per la categoria di lavoratori fragili. Richiesta anche la proroga per lo smart working che è in attesa di risposta da parte del Governo. Il D.L. n.24 del 24 marzo 2022 ha esteso le disposizioni di tutela sanitaria che adesso continueranno oltre la fine dello stato di emergenza, fissato lo scorso 31 marzo. Chi sono i lavoratori fragili e chi ha il certificato di fragilità?

Chi sono i lavoratori fragili per Covid?

Il termine “lavoratore fragile” è stato promosso dal Ministero della Salute, indipendentemente dalla pandemia, per indicare i soggetti con particolari situazioni di salute indicate da un medico competente attraverso un certificato riconosciuto. Durante l’emergenza sanitaria da pandemia, la normativa Covid-19 ha stabilito che la categoria dei lavoratori vulnerabili riguarda quei soggetti – dipendenti sia di amministrazioni pubbliche sia di datori di lavoro privati aventi particolari patologie o malattie croniche. Questi soggetti sono quindi:

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  1. maggiormente esposti al contagio da coronavirus nei luoghi di lavoro
  2. maggiormente esposti al rischio di aggravamento della malattia pregressa (certificata dal medico competente) nel caso in cui contraessero il Covid-19.

Quali sono dunque le proroghe riferite a questa categoria?

Proroga sorveglianza sanitaria eccezionale

La sorveglianza sanitaria eccezionale è un tipo di tutela da Covid-19 dedicata alla categoria di lavoratori più esposti agli effetti gravi da contagio. Tutela ora prorogata fino al 30 giugno 2022. Questa disposizione riguarda la possibilità di accedere ad una visita medica per confermare lo stato di fragilità della salute del lavoratore. Con la visita è possibile dimostrare il rischio maggiorato degli effetti da coronavirus, nel caso in cui avvenga il contagio. È dedicata, per l’appunto, a coloro che hanno malattie pregresse e sono più a rischio di complicanze da Covid-19. Soggetti – questi – tutt’ora vulnerabili nonostante l’emergenza sanitaria sia conclusa.

La tutela eccezionale può essere richiesta rivolgendosi all’azienda in cui è dipendente il lavoratore o attraverso l’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL). La visita da parte del medico di lavoro valuterà se il soggetto richiedente è idoneo o meno a svolgere le proprie mansioni e se necessita di particolari riguardi da parte del datore di lavoro. Valuterà inoltre se è il caso di adottare misure cautelative più urgenti al fine di salvaguardare il lavoratore dal contagio per coronavirus.

Nello specifico, è possibile prenotare la visita medica attraverso la piattaforma online dell’INAIL che – a tal fine – ha ancora all’attivo l’apposito servizio. L’accesso alla piattaforma online è raggiungibile attraverso le credenziali o, se non iscritti all’INAIL, attraverso lo SPID oppure l’INPS.

Proroga smart working

Nessuna proroga invece per il lavoro agile rivolta ai lavoratori con salute precaria. Tuttavia, una richiesta di proroga è stata fatta al Governo Draghi lo scorso lunedì 4 aprile. Le agevolazioni previste fino al 31 marzo 2022 per i lavoratori fragili e per i genitori con figli fragili riguardavano disparati punti, come ad esempio:

Ma quali sono le categorie fragili per smart working? Secondo quanto stabilito dall’articolo 26, commi 2 e 2 bis. del D.L. 17 marzo 2020, coloro che rientrano in questa categoria per lo smart working sono “i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104″.

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