Il superbonus 110% per ristrutturare casa introduce da ottobre nuove agevolazioni
Il Decreto Rilancio ha introdotto a luglio il superbonus, ovvero una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico e sostituzione degli impianti di climatizzazione. Dal 15 ottobre, inoltre, c’è un’ulteriore agevolazione che permette di accelerare i lavori edilizi: una cessione di credito che riguarda, oltre al proprietario, anche familiari e conviventi del possessore o detentore dell’immobile.
Superbonus al 110%, come funziona
Il superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio. Introdotto lo scorso 1 luglio e valido fino al 31 dicembre 2021, consiste nell’elevare al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute per la ristrutturazione di un immobile. Principalmente è possibile usufruirne per i seguenti lavori:
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Rientrano nel plafond il costo dei materiali, la progettazione ed eventuali spese di pre-progettazione.
L’agevolazione interessa i condomìni, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio professionale, gli istituti autonomi case popolari (IACP), le cooperative di abitazione, le onlus e associazioni di volontariato e le associazioni e società sportive dilettantistiche.
Tra le peculiarità dell’incentivo è stata introdotta con il decreto la possibilità di usufruire della detrazione in 5 anni, invece dei canonici 10, o in alternativa la cessione del credito, ovvero dell’ammontare della detrazione, da parte del proprietario a favore dell’impresa edile che esegue i lavori o a favore di un istituto di credito.
Cessione del credito a familiari e conviventi
A partire dal 15 ottobre anche i familiari e i conviventi del possessore o detentore dell’immobile che contribuiscono alle spese, possono accedere al superbonus per le ristrutturazioni.
I nuovi soggetti delineati per la cessione del credito sono in grado di usufruirne solo se risultano conviventi del possessore già da prima della data di inizio dei lavori e non dopo.
L’incentivo riguarda anche immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale, mentre non spetta agli immobili concessi in comodato oppure locati.