Quando si parla di rinuncia all’eredità, il pensiero corre inevitabilmente ad alcuni eventi spiacevoli che nella vita accadono ad ognuno di noi, come la dipartita di un proprio caro. È tuttavia importante non dimenticare che determinati eventi naturali producono effetti giuridici assai rilevanti per la nostra futura situazione patrimoniale, a cui bisogna prestare molta attenzione.
La rinuncia all’eredità prevede l’apertura della successione, a seguito del decesso della persona proprietaria dei beni da trasmettere. A questo punto, l’erede può manifestare l’intenzione di non accettare l’eredità che spetta lui legalmente. Ma vediamo più approfonditamente di cosa si tratta e che comporta.
Cos’è la rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità è un atto giuridico formale contenente la dichiarazione di volontà da parte dell’erede (definito anche «chiamato») con il quale quest’ultimo decide di rinunciare al diritto all’eredità. In tal modo, egli rifiuta di subentrare ai diritti e obblighi maturati in vita dal de cuius, ossia dal soggetto defunto il cui patrimonio è oggetto di successione ereditaria.
La legge prevede che la dichiarazione sia espressa davanti ad un notaio o dinanzi al cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, e che venga successivamente inserita nel registro delle successioni (art. 519 c.c.). È necessario ricordare che il chiamato all’eredità non deve disporre del diritto in favore d’altri, poiché tale atto implicherebbe l’accettazione tacita dell’eredità. Inoltre, la rinuncia all’eredità può essere esercitata solo dopo l’apertura della successione, e non prima, essendo vietati i patti successori.
Cosa comporta la rinuncia all’eredità per colui che la effettua?
La rinuncia all’eredità comporta la perdita di qualsiasi diritto sui beni ereditari. La quota del rinunciante viene automaticamente trasferita a favore degli altri coeredi, secondo le regole della successione legittima o testamentaria. In caso di rinuncia da parte di tutti i chiamati, l’eredità si devolve allo Stato.
Occorre ricordare che la rinuncia non può essere parziale, né condizionata o a termine. La legge prevede altresì che «fino a che il diritto di accettare l’eredità non è prescritto contro i chiamati che vi hanno rinunziato, questi possono sempre accettarla», a meno che non sia già stata acquisita da altri chiamati all’eredità (art. 525 c.c.). In quest’ultimo caso, si tratta della possibilità di esercitare una revoca della rinuncia, che al contempo assume la veste di una accettazione tardiva dell’eredità.
Quando conviene rinunciare?
Solitamente si esercita il diritto alla rinuncia all’eredità quando l’asse ereditario è gravato da debiti. La legge prevede, infatti, che i coeredi devono contribuire tra loro al pagamento dei debiti ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie (art. 752 c.c.). Tuttavia, può anche accadere che ad essere gravato da debiti sia il patrimonio del chiamato, il quale decide di rinunciare all’eredità del de cuius per evitare che i creditori possano rivalersi sul patrimonio di quest’ultimo.
Una nota specifica, in proposito, la meritano i soggetti legalmente incapaci, vale a dire i minori e le persone inabili a provvedere ai propri interessi. Anche costoro possono evidentemente rinunciare all’eredità, ma la legge appresta alcuni strumenti e procedure di salvaguardia contro il rischio che gli stessi possano porre in essere atti negoziali destinati a incidere negativamente sui loro interessi. Nel caso di specie, la legge prevede che per rinunciare all’eredità essi debbano essere rappresentati da un avvocato, dopo aver presentato ricorso dinanzi ad un giudice tutelare, il quale valuta i presupposti legali sulla cui base emette il provvedimento autorizzativo o di diniego.
Aspetti fiscali
La rinuncia all’eredità per colui che ha formalmente dichiarato di voler rinunciare non comporta evidentemente effetti traslativi di beni. Da un punto di vista fiscale, tale dichiarazione evita dunque l’assoggettamento a tassazione delle quote ereditarie rifiutate.
Ciò nonostante, la legge prevede che la dichiarazione di rinuncia all’eredità sia espressa davanti ad un pubblico ufficiale (notaio o cancelliere) e che sia inserita nel registro delle successioni. Tale deposito è soggetto ad una imposta di registro in misura fissa, pari a 200 euro. Naturalmente, in aspetti così delicati come questo, l’invito è quello di rivolgersi a professionisti e ad esperti del settore e valutare attentamente gli effetti e le conseguenze che una scelta così impegnativa può comportare.
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