La maternità surrogata, dai detrattori denominata utero in affitto, viene giuridicamente definita Gestazione per AltriGpA. Questa pratica include differenti tipologie, ma ciò che le accomuna è il consenso di una donna, estranea al rapporto di coppia, di mettere a disposizione il proprio utero per portare avanti una gravidanza altrui. Chi la utilizza sono principalmente le coppie eterosessuali infertili, le coppie omosessuali maschili e, in parti residue, coppie di donne unite civilmente.

La pratica GpA è vietata in Italia dalla legge 40/2004. Il reato prevede il carcere da 3 mesi a 2 anni, con una multa da 600mila a un milione di euro, quindi le coppie che intendono usufruire della GpA viaggiano nei Paesi esteri dove, con leggi e pratiche differenti, è legale. La surrogata può avvenire gratuitamente, detta gravidanza solidale, come in Canada e Regno Unito, dove la legge vieta il compenso economico, ad eccezione del rimborso delle spese mediche. In altri Paesi come in USA e India avviene previo compenso.

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La gestante tramite un contratto rinuncia ai propri diritti di maternità. La coppia intenzionale acquisisce a tutti gli effetti lo status di genitore. Sul certificato di nascita del neonato rilasciato all’estero vengono riportati i nomi della coppia “committente”.

Le coppie eterosessuali infertili

Stime empiriche hanno calcolato che in Italia almeno 250 coppie l’anno facciano la surrogata e che il 90% siano coppie eterosessuali sposate infertili. Con la legge n. 40/2004 è stata introdotta in Italia per coppie infertili, sposate o conviventi eterosessuali, la fecondazione eterologa PMA – Procreazione Medicalmente Assistita.

Con la fecondazione eterologa viene impiantato nella donna infertile o sterile un embrione fecondato in vitro, con un ovulo non suo e con un seme non del marito. I gameti sono infatti entrambi estranei alla coppia. In Italia quindi con la PMA è legale che una donna porti avanti una gravidanza eterologa purché partorisca per sé e che la coppia sia eterosessuale.

Nel caso invece in cui la donna abbia anomalie all’utero o le sia stato asportato e desideri un figlio, andrà in uno Stato estero per procede con una maternità surrogata. In questi Stati la donna troverà un’altra donna disposta a portare avanti la gravidanza per lei, con l’inseminazione in vitro del seme del marito e del suo ovulo o di una donatrice.

Le coppie omosessuali

La legge n.76/2016 ha regolato in Italia le unioni civili tra coppie omosessuali. Per la legge n.184/1983 essendo le coppie dello stesso sesso non possono adottare, cosa possibile in molti Paesi esteri. Anche per questo motivo, molti omosessuali uomini desiderosi di avere un figlio si rivolgono all’estero per la pratica della maternità surrogata. Nella Gestazione per Altri uno dei due uomini fornisce il seme che verrà impiantato nella madre surrogata la quale, nella maggior parte dei casi, mette a disposizione solo l’utero.

Le coppie di donne unite civilmente e le donne single, per la legge n.184/1983 non possono adottare e per la legge n.40/2004 non possono ricorrere all’inseminazione artificiale – PMA – permessa solo a coppie eterosessuali. Queste donne vanno all’estero dove è legale l’inseminazione artificiale, con seme fornito da un donatore. Questa pratica in Italia non è reato perché la donna partorisce per sé e non per altri, quindi l’illecito è punito con sanzione amministrativa.

Lo status di genitore

Al rientro in Italia queste famiglie richiedono all’anagrafe la trascrizione automatica del certificato di nascita formato all’estero dove risultano i loro nomi. Nel certificato di nascita estero non risulta la tipologia della fecondazione. Quindi le coppie eterosessuali, non dichiarando la surrogata, riescono a raggirare la legge italiana e trascrivere il certificato con entrambi i nomi. Per le coppie omo-genitoriali, nel certificato di nascita risulta che i genitori sono dello stesso sesso.

A tutti i Comuni è giunta la circolare del Ministero dell’Interno nella quale si legge che all’anagrafe è esclusala automatica trascrivibilità dell’atto di nascita nel quale sia indicato il genitore di intenzione oltre al padre biologico“. Il provvedimento vieta la registrazione del nome del genitore non-biologico. L’iscrizione all’anagrafe dello status di genitore è data soltanto al genitore biologico, cioè all’uomo che ha fornito il seme e alla donna che ha partorito. 

Il conflitto con i principi dell’Ordinamento italiano

La Corte di Cassazione con sentenza n.38162/2022 ha evidenziato il contrasto tra atti leciti compiuti all’estero, come la pratica dell’utero in affitto, ma illeciti in Italia. Ciò confligge con il nostro Ordinamento per i principi etici e politici di ordine pubblico. Di conseguenza il Governo ha comunicato ai Comuni di interrompere la trascrizione automatica dei certificati di nascita esteri.

All’anagrafe italiana il figlio risulta avere un solo genitore. Tuttavia, alcuni sindaci italiani continuano a trascrivere nei registri civili entrambi i genitori. La questione infatti non è solamente sociale, politica e morale, ma anche di discriminazione. A tal fine, nell’interesse superiore del bambino, la Corte di Cassazione ha previsto che il padre sociale venga riconosciuto tramite l’Adozione in Casi Particolari. Questa tipologia di adozione è detta stepchild adoption o adozione del con-figlio ed è regolata dall’articolo 44 della legge n.184/1983. Questa procedura di adozione avviene presso il Tribunale per i Minorenni e richiede circa tre anni con costi economici.

La Corte Costituzionale con sentenza n.33/2021 pur confermando il divieto di maternità surrogata in quanto “offende la dignità della donna” ha però, al contempo, esortato il Parlamento a legiferare al più presto una legge nazionale su una nuova tipologia di adozionein grado di porre rimedio all’attuale situazione di insufficiente tutela degli interessi del minore“.  Similmente si è espresso il Parlamento Europeo che, pur contrario alla maternità surrogata in quanto “espone la donna allo sfruttamento“, ravvisa la necessità, ai fini di tutela dei diritti dell’infanzia, della registrazione dei certificati di nascita dei figli delle famiglie omo-genitoriali.

 

 

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Lucia Massi

Lucia Massi

Avvocata, assistente universitaria in U.S.A., interprete del tribunale di Roma e promotrice di cultura italiana presso la F.A.O. Le lauree conseguite in Italia e all’estero, incluso un Ph.D. presso la Columbia University di New York, attengono alle discipline giuridiche e letterarie. Laureata in giornalismo, collabora con BuoneNotizie.it.

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