Prorogato ulteriormente il reddito di emergenza nel 2021 in favore dei nuclei familiari in difficoltà. Richiedibile per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre.

Reddito di emergenza 2021: le principali caratteristiche

Quote di reddito di emergenza confermate anche nel 2021 per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Stanziati 884,4 milioni di euro per l’anno in corso. Le mensilità sono concesse presentando entro il 31 luglio 2021 specifica domanda. Non è previsto nessun automatismo: chi ha fatto domanda in passato deve quindi ripresentarla. L’importo mensile va da un minimo di 400 euro a un massimo di 800 euro, 840 euro solo in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Composizione nucleo Scala di equivalenza Soglia del reddito familiare ad aprile 2021
Un adulto 1 400 euro
Due adulti 1.4 560 euro
Due adulti e un minorenne 1.6 640 euro
Due adulti e due minorenni 1.8 720 euro
Tre adulti e due minorenni 2* 800 euro
Tre adulti (di cui un disabile grave) e tre minorenni 2.1** 840 euro

Reddito di emergenza 2021: di cosa si tratta?

Il Reddito di Emergenza (REM) è una misura di sostegno economico istituita con il decreto Rilancio (articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). È diretta ai nuclei familiari in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il sussidio è stato infine più volte prorogato dalla decretazione d’urgenza. In totale finora 1.284.259 domande presentate, 628.407 domande accolte.

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Requisiti per presentare la domanda

Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di:
  • un valore del reddito familiare nel mese di aprile 2021, determinato secondo il principio di cassa, inferiore perciò a una soglia pari all’ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020. Per i nuclei familiari che risiedono invece in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione;
  • residenza in Italia al momento della domanda del richiedente il REM;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2020 (verificato al 31.12.2020) inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Il massimale è infine incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), attestato dalla DSU valida al momento di presentazione della domanda, inferiore ad euro 15.000.

Il Reddito di Emergenza 2021 non è invece compatibile con:

  • indennità Covid-19 previste dall’art. 10 del D.L. n. 41/2021;
  • prestazioni pensionistiche dirette o indirette, fatta eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e dei trattamenti di invalidità civile;
  • redditi da lavoro dipendente, la cui retribuzione lorda complessiva sia superiore alla soglia massima di REM che potrebbe essere percepito in relazione alla composizione del nucleo;
  • Reddito e la Pensione di cittadinanza percepiti al momento della domanda.

Come fare domanda

Al momento della presentazione della domanda deve essere presente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE, ordinario o corrente, dove verificare il valore dell’ISEE e la composizione del nucleo familiare. Nel caso invece di nuclei con minorenni, rileva l’ISEE minorenni in luogo di quello ordinario. Non è valida l’attestazione ISEE riferita al nucleo ristretto. La domanda per le quote di REM devono essere presentate all’INPS entro il 31 luglio 2021. Deve essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare per conto di tutto il nucleo. Può essere presentata, esclusivamente online, attraverso i seguenti canali:

Categorie per i quali non è possibile ottenere il Reddito di Emergenza 2021

Alcune categorie di lavoratori non possono accedere al Reddito di Emergenza. Si tratta di lavoratori autonomi iscritti alle gestioni INPS, liberi professionisti titolari di partita IVA iscritti alla gestione separata. Lo stesso vale per lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali. Esclusi anche i lavoratori dello spettacolo, lavoratori agricoli, lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali. Non possono accedere i lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, incaricati alle vendite a domicilio e lavoratori domestici.

Compatibilità con disoccupazione NASPI e cassa integrazione

Il REM è compatibile con disoccupazione e cassa integrazione. In questi casi bisognerà fare attenzione in presenza di:

  • NASPI, il reddito percepito deve essere conteggiato insieme agli altri redditi percepiti dalla famiglia, nel mese di aprile, al fine quindi di verificare il requisito del reddito familiare;
  • se in cassa integrazione, il reddito percepito ad aprile deve essere conteggiato con quelli del nucleo al fine di verificare il requisito del reddito familiare. In caso di titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore alla soglia massima di reddito familiare,  non si ha diritto alla prestazione.

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Davide Scorza

Davide Scorza

Davide Scorza, educatore in servizi dedicati ai giovani e allo sviluppo di comunità. Curioso delle potenzialità di applicazione dei media in ambito sociale. Aspirante pubblicista, scrivo per BuoneNotizie.it grazie al laboratorio di giornalismo per diventare giornalista.

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